Faq

What data are needed for a rough estimate?

To make a rough estimate is sufficient to know the number of panels.

For the Solar System Defender fiber optic panels, how much fiber is needed to calculate the panel, the purpose of a budget?

To make a rough estimate must considerably about 1.30 mt. Optical Fiber Plasica Solar Defender Panel.

When proposing the Solar System Defender Fiber Optic and when the Solar System Defender Optical Sensors?

From a purely economic point of view, up to 1000 panels do not exist significant differences in cost; for a greater number of panels, the incidence of the optical sensor system is greater. From a technical point of view, the system Optical Sensors becomes the only viable option when the installation environment and the architecture of the system makes it difficult to apply any other system. Even in the absence of holes "free" on the panels and steps for Fiber Optic Solar Defender, it is recommended to install the system in Optical Sensors.

In the Solar System Defender Fiber Optic, when to use the Concentrator Module with power supply (Model ALM-6813), and when the one without (Model ALM-6812)?

On photovoltaic systems and smaller when the distance between the strings of panels are reduced, it is suggested the use of concetratore without power supply module (mod ALM-6812); for medium / large it is recommended that the use of the concentrator module ALM-6813.

When the software UDIP starts, it's possible to enter all the connection parameters and start the connection. The "Connect" button becomes "Disconnect" but does not open the configuration page of the device.

The problem is related to the UDIP compatibility with JAVA version installed on the PC. Note: For a proper operation, the UDIP software requires: - UDIP v4.0.1 available on the product section of this website or the technical area of this web-site - JAVA v8.25 or JAVA 7 (prior 7.75 version) It is recommended to uninstall any Java different version, because these don't ensure the proper operation of the UDIP. Before the JAVA download, please pay attention to the PC operating system, because the Java files are different for 32bit and 64b version. We recommend that you install the install the 32-bit Java on 64-bit systems before resorting to files for 64-bit systems

CCTV camera don't work with Chrome

Starting from the first of September 2015, Chrome doesn't support the NPAPI plug-in. It means that it's not possible to be allowed for all CCTV devices. About Hikvision it's working at a new firmware upgrade that will be available at the end of 2015 for all these devices: - NVR serie 76/77/86/96–ST/SP - NVR serie 76NI-Ex - DVR TurboHD 71/72/73/81HG(HQ)HI-SH - Telecamere IP serie 2CD2xx2 In the meantime is suggested to use another browser

Managment of the inertia sensors by Risco alarm panels

Foreword: to manage an inertia sensor means the proper adjustment of the sensitivity of the same one to properly respond to the different types of stress to which a door or window can be subjected. The solicitation is both the severity of the impact, either a defined number of stresses detected by the sensor due to impacts weaker but continuous. This implies, on the alarm panel side, set the proper parameters that provide the ability to adjust the sensitivity of the inertial sensor, adapting to the real needs of the installations and nowdays, not all brands support these settings Risco doesn't handle the inertia sensors and it's required to install the ShockTec or cards for inertia analysis.

Intelligent video-surveillance: what are the effects on the privacy?

I sistemi di videosorveglianza “intelligenti” non si limitano a riprendere e registrare le immagini. Devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti invasivi sulla sfera di autodeterminazione delle persone riprese e, conseguentemente, sul loro comportamento. Tra le molteplici funzioni, i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” sono dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (ad esempio, il riconoscimento facciale) e la ripresa e la registrazione automatica di comportamenti ed eventi anomali (motion detection). Talvolta tali sistemi agiscono in combinazione con sistemi integrati di videosorveglianza, che collegano telecamere tra soggetti diversi – sia pubblici che privati – o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza in remoto, da parte di società specializzate (vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico a un unico centro. Per tutti questi sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. Per cui, i trattamenti di dati personali nell’ambito di un’attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’Autorità, come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. Difatti, lo stesso Garante ha precisato, nel proprio provvedimento generale dell’8 aprile 2010, che l’utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Gli interventi del Garante Tra i diversi interventi dell’Autorità, si segnala un recente parere fornito il 17 settembre 2015 in sede di verifica preliminare all’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. In tale caso, l’impianto video sottoposto all’esame del Garante è abilitato a svolgere la specifica funzione di attivare un allarme sonoro presso la control room in caso di attraversamento di una linea virtuale posta in corrispondenza del limite superiore della recinzione metallica, con lo scopo di segnalare l’eventuale scavalcamento da parte di soggetti non autorizzati della recinzione metallica posizionata lungo il perimetro delle aree ad accesso ristretto. Di conseguenza, l’impianto è contraddistinto da un’attività di video-analisi che risulta idonea a rilevare automaticamente, segnalare e registrare un comportamento o evento anomalo, quale può considerarsi l’ingresso in aree qualificate “ad accesso ristretto”, in cui la limitazione dell’accesso risulta adeguatamente segnalata dalla presenza di idonei cartelli informativi e con dispositivi di delimitazione delle zone costituiti da barriere “new jersey” sormontate da recinzioni a maglie metalliche. Ma talvolta i sistemi intelligenti di videosorveglianza possono essere anche più complessi, come nel caso del parere fornito dall’Autorità il 18 dicembre 2013 in sede di verifica preliminare richiesta da Saipem Spa, dove l’impianto è contraddistinto da un sistema automatico di rilevazione delle intrusioni basato su attività di video-analisi, il quale sarebbe in grado di supportare fino a dieci funzioni contemporanee per ogni telecamera, inviando, contemporaneamente, lo streaming video ai server di registrazione posti all’interno della sala appositamente predisposta per ospitare gli encoder. In altri termini, le telecamere a inseguimento (speed dome) eseguirebbero, in situazione di normalità, una scansione panoramica della zona di competenza e, grazie alla modalità di video-analisi, in caso di intrusione, si orienterebbero verso la zona interessata per seguire e registrare l’evento. Tra le funzionalità che verrebbero configurate, vi sarebbero, in particolare, le seguenti: object classification, che permetterebbe di distinguere, all’interno di un’immagine, persone, veicoli, animali e altri oggetti che non appartengono propriamente alla struttura della scena single-multi tripwire event detection, che consentirebbe di rilevare il superamento, da parte di un oggetto in movimento, di una linea virtuale precedentemente definita all’interno del campo visivo della telecamera enter-exit event detection, che sarebbe in grado di rilevare il momento in cui un particolare tipo di oggetto, proveniente da una qualunque direzione all’interno del campo visivo della telecamera, entrasse o uscisse da una zona di interesse precedentemente individuata Alle predette funzioni di video-analisi corrisponderebbero una serie di azioni/risposte automatizzate. Dal punto di vista tecnico, quindi, la funzione di video-analisi associata al sistema di videosorveglianza renderebbe possibile discriminare diversi tipi di evento, generando, nel caso in cui vi fosse un tentativo di effrazione, un messaggio di allarme. Tale messaggio sarebbe interpretato dal sistema TVCC che, immediatamente, porrebbe il personale di sorveglianza in grado di visualizzare le immagini della zona interessata dall’evento e di seguirne l’evoluzione. I principi previsti dal Codice Di fronte a tali evoluti sistemi di videosorveglianza, come si è già avuto modo di osservare, è necessario valutare se siano rispettati i fondamentali principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2013). In particolare, secondo il principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi e i software devono essere configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi, sostituendone il trattamento con l’utilizzo di dati anonimi o pseudonimi quando le rispettive finalità non ne risentano, prevedendo l’identificazione dell’interessato solo in caso di necessità. In altri termini, avuto riferimento al trattamento informatico dei dati personali, l’art. 3 del codice sancisce il principio della necessità di identificare l’interessato solo in casi eccezionali, laddove non sia possibile perseguire determinate finalità in altri modi meno invasivi. Collegato al principio di necessità, è il principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d del Codice), in virtù del quale tutti i dati personali e le modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (è sproporzionato, per esempio, il trattamento di dati che per la finalità dichiarata non è necessario trattare). Il principio di finalità, invece, è quel principio (articolo 11, comma 1, lett. b), in base al quale il trattamento è lecito soltanto se alla sua base sussiste una ragione che lo giustifica, appunto la finalità (ad es.empio, un rapporto contrattuale). In base al suddetto principio, le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime e di pertinenza del Titolare del trattamento. Il principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) è quel principio che riguarda la condotta di chi usa i dati personali: questo soggetto deve comportarsi garantendo la liceità e la correttezza del trattamento, tanto durante la raccolta quanto durante l’elaborazione vera e propria dei dati. Il trattamento è lecito quando è conforme alla legge, mentre è corretto quando la raccolta di dati avviene presso l’interessato in modo trasparente e non mediante ricorso ad artifizi e raggiri. L’applicazione In applicazione dei principi summenzionati, nel caso preso inizialmente in considerazione, di cui al parere del 17 settembre 2015, il Garante ritiene soddisfatti i principi di liceità e finalità, in quanto l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in qualità di soggetto pubblico titolare del trattamento, può trattare dati personali perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Inoltre, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (n. 725/2004) prevede che il piano di sicurezza dell’impianto portuale debba individuare le zone di accesso ristretto dell’impianto portuale, che mirano a proteggere i passeggeri, l’equipaggio, il personale dell’impianto portuale e gli ospiti, nonché l’impianto portuale stesso e le zone al suo interno sensibili sotto il profilo della sicurezza. Tra le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, sono previsti anche rilevatori di intrusione automatici, apparecchiature o sistemi di sorveglianza per individuare ogni accesso non autorizzato o movimento all’interno di una zona ad accesso ristretto. Inoltre, l’Autorità ritiene soddisfatti i principi di necessità e proporzionalità in quanto dall’esame del verbale di accordo sindacale effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 30 maggio 1970, n. 300 risulta che le riprese video sono effettuate per la sola finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio dell’ente e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l’attività dei lavoratori. Le stesse riprese video riguarderanno i luoghi in cui si svolge l’attività produttiva e i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela dell’ente. La presenza delle telecamere verrà segnalata da appositi cartelli e l’ente si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate salvi i casi di comportamenti che possano costituire reato. (Avv Iaselli Michele) Fonte: Sicurezzamagazine.it http://www.sicurezzamagazine.it/videosorveglianza-intelligente-effetti-invasivi-e-interventi-del-garante/

Installation of videosurveillance system in a area with private right of way

E' necessario “il consenso scritto dei soggetti aventi un diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa degli stessi. Non solo: oltre al consenso dei titolari del diritto di servitù di passaggio, è necessario che 1. le telecamere siano funzionali allo scopo di evitare il reiterarsi di comportamenti; 2. le immagini, registrate su disco rigido sito all'interno del sistema, devono essere archiviate e automaticamente cancellate dopo 24 ore, salvo che non si renda necessario fornirle alla autorità giudiziaria qualora siano stati ripresi comportamenti illeciti; 3. le telecamere devono riprendere l'area di proprietà senza registrazioni audio.