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Che dati occorrono per un preventivo di massima?

Per realizzare un preventivo di massima è sufficiente conoscere il numero dei pannelli.

Per il sistema Solar Defender a Fibra Ottica sui pannelli, quanta fibra è necessario calcolare per pannello, ai fini di un preventivo?

Per realizzare un preventivo di massima bisogna considere circa 1,30 mt. di Fibra Ottica Plasica Solar Defender a pannello.

Quando proporre il sistema Solar Defender a Fibra Ottica e quando il sistema Solar Defender a Sensori Ottici?

Da un punto di vista prettamente economico, fino a 1.000 pannelli non esistono significative differenze di costo; per un numero maggiore di pannelli, l'incidenza del sistema a Sensori Ottici è maggiore. Da un punto di vista tecnico, il sistema a Sensori Ottici diventa l'unica soluzione possibile quando il contesto d'installazione e l'architettura dell'impianto rendono difficile l'applicazione di qualsiasi altro sistema. Anche in assenza di fori "liberi" sui pannelli e passaggi per la Fibra Ottica Solar Defender, si consiglia l'installazione del sistema a Sensori Ottici.

Nel sistema Solar Defender a Fibra Ottica, quando usare il Modulo Concentratore con alimentatore (mod. ALM-6813) e quando quello senza (mod. ALM-6812)?

Sugli impianti fotovoltaici più piccoli e quando le distanze tra le stringhe di pannelli sono ridotte, si suggerisce l'uso del modulo concetratore senza alimentatore (mod ALM-6812); per impianti medio/grandi è consigliabile l'uso del modulo concentratore ALM-6813.

All’avvio del software UDIP è possibile inserire tutti i parametri di connessione ed avviare la connessione. Il tasto “Connetti” diventa “Disconnetti” ma non si apre la pagina di configurazione del dispositivo.

Il problema è legato a questioni di compatibilità del software UDIP con la versione di JAVA installata. Si ricorda che per il corretto funzionamento del software UDIP è necessario utilizzare: - UDIP v4.0.1 disponibile sul sito di MARSS - JAVA v8.25 oppure JAVA v7 precedenti alla 7.75. Si consiglia di disinstallare versioni Java diverse eventualmente presenti sul PC, poichè non si garantisce il corretto funzionamento del sistema. Nel download dei file JAVA si ricorda inoltre di prestare attenzione al sistema operativo del PC, poiché i file Java sono differenti per il 32bit e 64bit. Si consiglia di installare il installare il Java a 32 bit anche su sistemi a 64 bit prima di ricorrere ai file per sistemi a 64 bit

E' possibile connettersi da PC ad un modulo IP Controller impostato in modalità Marsscloud?

Da locale è sempre possibile raggiungere il modulo IP Controller, è sufficiente digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser. Da remoto è necessario seguire i passaggi seguenti 1. E' necessario conoscere l'indirizzo IP locale del modulo e assegnare una porta (defaul 26501). Si consiglia di disabilitare la funzione DHCP per evitare che per qualsiasi motivo il router assegni al modulo un nuovo indirizzo. 2. Aprire sul router la porta assegnata al modulo IP Controller 3. Da remoto, inserire nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser l'indirizzo IP Pubblico della propria connessione internet comprensivo della porta assegnata al modulo IP Controller e comandare le uscite e/o conoscere lo stato degli ingressi. Un IP Controller con versione firmware 4.0 ha la funzione DHCP abilitata. Per conoscere l'indirizzo IP locale è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser, IPCONTROLLER e accedere alla pagina "Configurazione di Rete". Se questa operazione non dovesse riuscire è necessario registrare un account sul server www.marsscloud.com e associare il mac address del dispositivo al proprio account. Il server indica sia l'indirizzo ip locale sia l'indirizzo ip pubblico. NB. Alcuni operatori forniscono indirizzi IP pubblici nattati, cioè non raggiungibili da remoto. In questo caso non è possibile raggiungere il modulo IP Controller da remoto.

Le telecamere non funzionano con Chrome

Dal 1° settembre 2015 Google Chrome non supporta più i plug-in NPAPI. Fino ad oggi era possibile abilitare il plug-in NPAPI. Purtroppo questa operazione non sarà più possibile e ne consegue che molti dispositivi TVCC richiederebbero continuamente l’installazione del plug-in “Web component” su Chrome, senza poter accedere alla pagina web del dispositivo in questione. Sarà necessario un aggiornamento firmware e per quanto riguarda Hikvision verrà rilasciato entro la fine del 2015 e riguarderà: - NVR serie 76/77/86/96–ST/SP - NVR serie 76NI-Ex - DVR TurboHD 71/72/73/81HG(HQ)HI-SH - Telecamere IP serie 2CD2xx2 Nel frattempo si suggerisce di utilizzare gli altri browser disponibili in rete (Explorer, Safari, Firefox), anche per i dispositivi non inclusi nella lista qui sopra

La gestione dei sensori inerziali da parte delle centrali Risco

Premessa: per gestione di un sensore inerziale si intende la corretta regolazione della sensibilità dello stesso in modo da farlo rispondere correttamente ai diversi tipi di sollecitazione a cui una porta o finestra può essere sottoposta. La sollecitazione è sia la violenza dell’urto, sia un numero definito di sollecitazioni rilevate dal sensore a causa di urti più deboli ma continui. Questo implica, lato centrale, settare dei parametri che garantiscono la possibilità di regolare la sensibilità del sensore inerziale adeguandola alle reali esigenze della realtà installative e non tutte i brand garantiscono tali impostazioni. Risco non gestisce i sensori inerziali ed è necessario installare gli shocktec oppure le schede di analisi per inerziali.

Quali sono gli effetti della Videosorveglianza intelligente sul fronte della privacy?

I sistemi di videosorveglianza “intelligenti” non si limitano a riprendere e registrare le immagini. Devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti invasivi sulla sfera di autodeterminazione delle persone riprese e, conseguentemente, sul loro comportamento. Tra le molteplici funzioni, i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” sono dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (ad esempio, il riconoscimento facciale) e la ripresa e la registrazione automatica di comportamenti ed eventi anomali (motion detection). Talvolta tali sistemi agiscono in combinazione con sistemi integrati di videosorveglianza, che collegano telecamere tra soggetti diversi – sia pubblici che privati – o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza in remoto, da parte di società specializzate (vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico a un unico centro. Per tutti questi sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. Per cui, i trattamenti di dati personali nell’ambito di un’attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’Autorità, come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare. Difatti, lo stesso Garante ha precisato, nel proprio provvedimento generale dell’8 aprile 2010, che l’utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Gli interventi del Garante Tra i diversi interventi dell’Autorità, si segnala un recente parere fornito il 17 settembre 2015 in sede di verifica preliminare all’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. In tale caso, l’impianto video sottoposto all’esame del Garante è abilitato a svolgere la specifica funzione di attivare un allarme sonoro presso la control room in caso di attraversamento di una linea virtuale posta in corrispondenza del limite superiore della recinzione metallica, con lo scopo di segnalare l’eventuale scavalcamento da parte di soggetti non autorizzati della recinzione metallica posizionata lungo il perimetro delle aree ad accesso ristretto. Di conseguenza, l’impianto è contraddistinto da un’attività di video-analisi che risulta idonea a rilevare automaticamente, segnalare e registrare un comportamento o evento anomalo, quale può considerarsi l’ingresso in aree qualificate “ad accesso ristretto”, in cui la limitazione dell’accesso risulta adeguatamente segnalata dalla presenza di idonei cartelli informativi e con dispositivi di delimitazione delle zone costituiti da barriere “new jersey” sormontate da recinzioni a maglie metalliche. Ma talvolta i sistemi intelligenti di videosorveglianza possono essere anche più complessi, come nel caso del parere fornito dall’Autorità il 18 dicembre 2013 in sede di verifica preliminare richiesta da Saipem Spa, dove l’impianto è contraddistinto da un sistema automatico di rilevazione delle intrusioni basato su attività di video-analisi, il quale sarebbe in grado di supportare fino a dieci funzioni contemporanee per ogni telecamera, inviando, contemporaneamente, lo streaming video ai server di registrazione posti all’interno della sala appositamente predisposta per ospitare gli encoder. In altri termini, le telecamere a inseguimento (speed dome) eseguirebbero, in situazione di normalità, una scansione panoramica della zona di competenza e, grazie alla modalità di video-analisi, in caso di intrusione, si orienterebbero verso la zona interessata per seguire e registrare l’evento. Tra le funzionalità che verrebbero configurate, vi sarebbero, in particolare, le seguenti: object classification, che permetterebbe di distinguere, all’interno di un’immagine, persone, veicoli, animali e altri oggetti che non appartengono propriamente alla struttura della scena single-multi tripwire event detection, che consentirebbe di rilevare il superamento, da parte di un oggetto in movimento, di una linea virtuale precedentemente definita all’interno del campo visivo della telecamera enter-exit event detection, che sarebbe in grado di rilevare il momento in cui un particolare tipo di oggetto, proveniente da una qualunque direzione all’interno del campo visivo della telecamera, entrasse o uscisse da una zona di interesse precedentemente individuata Alle predette funzioni di video-analisi corrisponderebbero una serie di azioni/risposte automatizzate. Dal punto di vista tecnico, quindi, la funzione di video-analisi associata al sistema di videosorveglianza renderebbe possibile discriminare diversi tipi di evento, generando, nel caso in cui vi fosse un tentativo di effrazione, un messaggio di allarme. Tale messaggio sarebbe interpretato dal sistema TVCC che, immediatamente, porrebbe il personale di sorveglianza in grado di visualizzare le immagini della zona interessata dall’evento e di seguirne l’evoluzione. I principi previsti dal Codice Di fronte a tali evoluti sistemi di videosorveglianza, come si è già avuto modo di osservare, è necessario valutare se siano rispettati i fondamentali principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2013). In particolare, secondo il principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi e i software devono essere configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi, sostituendone il trattamento con l’utilizzo di dati anonimi o pseudonimi quando le rispettive finalità non ne risentano, prevedendo l’identificazione dell’interessato solo in caso di necessità. In altri termini, avuto riferimento al trattamento informatico dei dati personali, l’art. 3 del codice sancisce il principio della necessità di identificare l’interessato solo in casi eccezionali, laddove non sia possibile perseguire determinate finalità in altri modi meno invasivi. Collegato al principio di necessità, è il principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d del Codice), in virtù del quale tutti i dati personali e le modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (è sproporzionato, per esempio, il trattamento di dati che per la finalità dichiarata non è necessario trattare). Il principio di finalità, invece, è quel principio (articolo 11, comma 1, lett. b), in base al quale il trattamento è lecito soltanto se alla sua base sussiste una ragione che lo giustifica, appunto la finalità (ad es.empio, un rapporto contrattuale). In base al suddetto principio, le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime e di pertinenza del Titolare del trattamento. Il principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) è quel principio che riguarda la condotta di chi usa i dati personali: questo soggetto deve comportarsi garantendo la liceità e la correttezza del trattamento, tanto durante la raccolta quanto durante l’elaborazione vera e propria dei dati. Il trattamento è lecito quando è conforme alla legge, mentre è corretto quando la raccolta di dati avviene presso l’interessato in modo trasparente e non mediante ricorso ad artifizi e raggiri. L’applicazione In applicazione dei principi summenzionati, nel caso preso inizialmente in considerazione, di cui al parere del 17 settembre 2015, il Garante ritiene soddisfatti i principi di liceità e finalità, in quanto l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in qualità di soggetto pubblico titolare del trattamento, può trattare dati personali perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Inoltre, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (n. 725/2004) prevede che il piano di sicurezza dell’impianto portuale debba individuare le zone di accesso ristretto dell’impianto portuale, che mirano a proteggere i passeggeri, l’equipaggio, il personale dell’impianto portuale e gli ospiti, nonché l’impianto portuale stesso e le zone al suo interno sensibili sotto il profilo della sicurezza. Tra le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, sono previsti anche rilevatori di intrusione automatici, apparecchiature o sistemi di sorveglianza per individuare ogni accesso non autorizzato o movimento all’interno di una zona ad accesso ristretto. Inoltre, l’Autorità ritiene soddisfatti i principi di necessità e proporzionalità in quanto dall’esame del verbale di accordo sindacale effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 30 maggio 1970, n. 300 risulta che le riprese video sono effettuate per la sola finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio dell’ente e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l’attività dei lavoratori. Le stesse riprese video riguarderanno i luoghi in cui si svolge l’attività produttiva e i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela dell’ente. La presenza delle telecamere verrà segnalata da appositi cartelli e l’ente si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate salvi i casi di comportamenti che possano costituire reato. (Avv Iaselli Michele) Fonte: Sicurezzamagazine.it http://www.sicurezzamagazine.it/videosorveglianza-intelligente-effetti-invasivi-e-interventi-del-garante/

Installazione impianto di videosorveglianza su area con servitù di passaggio

E' necessario “il consenso scritto dei soggetti aventi un diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa degli stessi. Non solo: oltre al consenso dei titolari del diritto di servitù di passaggio, è necessario che 1. le telecamere siano funzionali allo scopo di evitare il reiterarsi di comportamenti; 2. le immagini, registrate su disco rigido sito all'interno del sistema, devono essere archiviate e automaticamente cancellate dopo 24 ore, salvo che non si renda necessario fornirle alla autorità giudiziaria qualora siano stati ripresi comportamenti illeciti; 3. le telecamere devono riprendere l'area di proprietà senza registrazioni audio.